Gli “screenshot” costituiscono prova.

I dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali e l’estrazione dei dati è una operazione meramente meccanica, sicchè non deve essere assistita da particolari garanzie.

Si è recentemente ritenuto che i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscano prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234 c.p.p., comma 1 o art. 189 c.p.p. 

Conseguentemente, qualunque documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto (Cass.Pen.8736-2018).

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