L’indigenza costituisce scriminante: 570 c.p.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, affinché sia integrata l’ipotesi aggravata consistente nel far mancare i mezzi di sussistenza occorre verificare che la mancata corresponsione della somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell’obbligato.

In tal caso la indisponibilità di mezzi, se accertata e verificatasi incolpevolmente, esclude il reato, purché si tratti di una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti”.

Nello specifico, in osservanza dei criteri di distribuzione dell’onere della prova, all’imputato compete un semplice onere di allegazione, mentre è compito della pubblica accusa dimostrare che, nonostante la concreta possibilità di adempiere, il soggetto agente si sia volontariamente sottratto a quell’obbligo (Cass.Pen.3831-2017).


 

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